Deliberato dalla Giunta dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma il 24 ottobre 2006
INDICE:
STAMPA REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA
È costituito, in seno all'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, il Comitato per la Piccola Industria, di cui all'art. 30 dello Statuto dell'Unione stessa. Il Comitato raggruppa tutte le Aziende associate all'Unione che occupano non più di 100 dipendenti.
Il Comitato ha sede presso l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma.
Art. 3
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO
Al Comitato spetta l'esame e lo studio di tutti i problemi interessanti la Piccola Industria e la formulazione di pareri e proposte agli organi dell'Unione sui temi generali riguardanti l'imprenditoria.
Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato si avvale dei suoi appositi organi e del personale degli
uffici dell'Unione.
Sono organi del Comitato per la Piccola Industria dell'Unione di Roma:
l'Assemblea;
Per le votazioni, le modalità vengono proposte dal Presidente; tuttavia, quando la votazione coinvolge persone, si deve comunque procedere per scrutinio segreto.
L’Assemblea del Comitato Piccola Industria è composta dai titolari delle imprese o dai legali rappresentanti.
Costoro possono farsi rappresentare da un loro delegato appartenente all’impresa purché questi abbia responsabilità direttive o di gestione dell’azienda.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato per la Piccola Industria. Essa è convocata dal Presidente con comunicazione inviata via fax o in via telematica almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti rappresentanti che abbiano almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutta l'Assemblea; in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei voti presenti. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo oppure ancora ne facciano richiesta tanti componenti che rappresentano almeno un quarto dei voti conferibili nell'Assemblea.
Art. 6
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
Per l’attribuzione dei voti ed il loro esercizio, valgono le norme previste dallo Statuto dell’Unione.
Nella votazione per l’elezione dei 18 componenti elettivi del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea - ffettuata a scrutinio segreto con scheda che riporti il nome di tutti i candidati – ciascun avente diritto al voto potrà votare per un massimo di 12 candidati.
Risulteranno eletti in Consiglio Direttivo i 18 candidati che, al termine dello scrutinio, risultino aver ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà ad ulteriori votazioni fra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Nella votazione per la elezione del Presidente, qualora vi siano più candidati, risulta eletto chi, al termine dello scrutinio, abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità si procede al ballottaggio.
Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente dell’Unione ed il Direttore Generale.
Compongono il Consiglio Direttivo della Piccola Industria:
Gli ex Presidenti del Comitato, precedenti all’ultimo, partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può inoltre invitare a partecipare ai propri lavori da sei a dodici rappresentanti di imprese che sia utile associare alle attività del Consiglio.
Per l’elezione dei 18 componenti il Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea, i titolari delle imprese associate fino a 100 dipendenti o i legali rappresentanti di queste che intendano proporre la propria candidatura devono presentarla per iscritto alla Commissione di Designazione entro 70 giorni dall’apertura delle candidature.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con comunicazione inviata via fax o in via telematica almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e la puntuale elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.
Esso è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti.
Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, una volta ogni bimestre ed, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I componenti cooptati scadono con il Presidente che li ha indicati.
Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Gli stessi, ove fossero interessati comunque a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo secondo le loro disponibilità, potranno essere chiamati a partecipare tra gli invitati. Questi, tuttavia, non possono essere rieletti come Consiglieri per il biennio successivo.
Qualora, per qualsivoglia motivo, nel periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo venisse a mancare un componente, esso potrà essere sostituito su proposta del Presidente.
Delle riunioni sarà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Hanno facoltà di partecipare alle riunioni il Presidente ed il Direttore Generale dell’Unione.
Art. 8
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da tre Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo - fra i 18 Consiglieri eletti dall’Assemblea - su proposta del Presidente.
I Vice Presidenti scadono con la scadenza del mandato del Presidente che li ha proposti e sono rieleggibili consecutivamente soltanto per due ulteriori bienni. Nel caso in cui venga a mancare un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del suo sostituto secondo il disposto del precedente comma.
Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Unione ed entra a far parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Unione.
Per la sua elezione almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente viene insediata la Commissione di Designazione composta dagli ultimi tre Presidenti del Comitato, ad esclusione del Presidente in carica.
In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, la Commissione è integrata dagli ex Presidenti che abbiano ricoperto la carica scelti a ritroso in ordine di tempo, ovvero, in assenza, da uno o più membri di Consiglio Direttivo eletti dal Consiglio medesimo.
Il Presidente in carica, nello stesso termine di 90 giorni dalla scadenza del suo mandato, comunicherà per iscritto a tutti gli aventi diritto, l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature a Presidente ed a Componente il Consiglio Direttivo, segnalando l’avvenuto insediamento della Commissione di Designazione incaricata di raccogliere le eventuali candidature.
Le candidature a Presidente, unitamente al programma di attività dei candidati, dovranno pervenire per iscritto alla Commissione di Designazione entro 30 giorni dall’apertura dei termini. La Commissione si incaricherà di rendere noti i programmi dei candidati a tutti i componenti il Comitato per la Piccola Industria.
Le candidature a Componente il Consiglio Direttivo dovranno pervenire per iscritto alla Commissione di Designazione entro 70 giorni dall’apertura delle candidature.
La Commissione di Designazione ha facoltà di effettuare, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati facenti parte del Comitato al fine di sottoporre al Consiglio Direttivo - almeno 20 giorni prima della scadenza del Presidente - una o più indicazioni sui candidati alla Presidenza maggiormente rappresentativi.
Inoltre la Commissione di Designazione deve sottoporre al Consiglio Direttivo anche le candidature appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili nell’Assemblea del Comitato.
Il Consiglio Direttivo valuta le candidature sottoposte dalla Commissione di Designazione con l’obiettivo di designare all’Assemblea, per la successiva elezione, i candidati alla Presidenza.
Art.11
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente:
In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente soltanto per un ulteriore biennio.
Venendo a mancare il Presidente, entro 30 giorni il Vice Presidente più anziano di età dovrà dare inizio
formale alla procedura per l’individuazione del nuovo Presidente.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto dell'Unione.