E’ costituita, con durata illimitata, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, ovvero Unione delle imprese di Roma, ovvero Unione degli Industriali di Roma, ovvero UIR (in seguito denominata "Unione"). L’Associazione, con sede legale in Roma, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, impegnando i soci alla loro osservanza.
L'Unione, nel rispetto dei ruoli organizzativi e delle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, assolve le seguenti funzioni:
a) rappresentare, direttamente e tramite tutte le componenti del sistema confederale, gli interessi delle imprese associate;
b) provvedere all'informazione, alla consulenza ed all'assistenza a favore degli associati secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi;
c) promuovere l'adozione di politiche economiche e industriali locali e processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a favorire un contesto competitivo per il sistema produttivo romano;
d) realizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti, convegni e manifestazioni su temi di interesse degli associati;
e) stipulare accordi e convenzioni per tutte le imprese associate o gruppi di esse;
f) provvedere, ove ciò sia previsto, alla nomina e designazione di rappresentanti presso Enti esterni;
g) svolgere, qualora sia richiesto, opera di conciliazione nella eventualità di contrasti di interesse tra le imprese aderenti.
Possono aderire all’Unione degli Industriali di Roma come soci effettivi:
a) le imprese, in qualunque forma costituite, con sede legale, uffici e/o unità operative nella provincia che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
b) le imprese, con sede legale, uffici e/o unità operative nella provincia, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto da soggetti pubblici in misura superiore al 20% o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte. Al complesso delle imprese, di cui alla lettera b), che abbiano aderito all’Unione dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto confederale vigente, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti dell’Assemblea dell’Unione.
c) le imprese, in qualunque forma costituite, con sede legale, uffici e/o unità operative nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di servizi, con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le quali intendano sviluppare la rappresentanza sul territorio in coerenza con il Sistema Confindustria e siano aderenti ad Associazioni/Federazioni di settore esterne al Sistema Confindustria, che non organizzino specificamente la rappresentanza a livello provinciale.
Al complesso delle imprese, di cui alla lettera c) non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti dell’Assemblea dell’Unione.
d) i consorzi di imprese per la produzione di beni e/o servizi;
e) le imprese artigiane e le cooperative, queste ultime con l’osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso.
Possono inoltre aderire all’Unione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo in fase di accoglimento della domanda di adesione: le micro imprese, che aderiscono collettivamente all’Unione per il tramite di accordi con associazioni non appartenenti né al Sistema Confindustria né ad altri Sistemi rappresentativi a livello nazionale rientranti nel CNEL, che organizzino esclusivamente servizi prevalentemente per tale categoria di imprese; associazioni ed, inoltre, enti ed altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Le imprese associate sono raggruppate, in base alle attività prevalenti da esse esercitate, in Sezioni di categoria.
Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell’Unione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi. Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, l'Associazione confederale di categoria cui già aderisce o aderirà contestualmente con l'adesione all'Unione nonché fornire tutte le ulteriori indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il rapporto associativo decorre, di regola, dal giorno in cui viene accolta la domanda di ammissione ed ha durata fino al 31 dicembre del biennio successivo. Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo primo gennaio, di anno in anno, qualora non venga data la disdetta, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione. Il cambiamento di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi dell'Unione.
Le imprese associate, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare le imprese associate si impegnano: a partecipare attivamente alla vita associativa; a non far contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni con caratteristiche e scopi considerati pregiudizievoli per la rappresentatività del sistema confederale; a versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall’Unione.
Tutti gli associati sono inoltre tenuti a fornire all'Unione quegli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali.
In occasione delle sole procedure elettive interne all'Unione è consentita – esclusivamente agli associati in regola con il pagamento dei contributi - la semplice consultazione di elenchi di associati, previa richiesta scritta e dietro sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria circa il corretto uso dei dati e delle informazioni così acquisite.
L’Unione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di Categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema Confederale.
Restano invece escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Unione. I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi dell’Unione e delle Sezioni di categoria, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell’Unione ed alle Sezioni di categoria.
Ciascun socio, infine, ha diritto di avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
Tutti i soci come precedentemente individuati nell’art. 3 del presente Statuto sono tenuti a versare all'Unione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stabilite dall'Assemblea.
Durante la vita dell’Unione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.
La rappresentanza, la tutela generale, l'informativa, la consulenza e l'assistenza, la partecipazione alla vita associativa, l'esercizio dell'elettorato attivo o passivo vengono riservate alla generalità delle imprese associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per i soci aggregati le modalità contributive sono definite dal Consiglio Direttivo in sede di adesione all’Unione.
Gli associati non in regola con il versamento dei contributi possono essere sospesi dalla fruizione dei servizi dell'Unione.
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta sia in forma alternativa, che cumulativamente.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4 comma VII;
b) per lo scioglimento delle organizzazioni di cui al II comma art. 3;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 6.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, scioglimento, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per la durata prevista dall’art. 4;
c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 38, comma II.
Sono Organi dell'Unione:
a) l'Assemblea;
b) la Giunta;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati;
f) i Probiviri;
g) il Collegio dei Revisori Contabili.
L'Assemblea è costituita dai Delegati:
· delle Sezioni dell'Unione;
· delle imprese e dei gruppi di imprese come definiti nel successivo comma IV;
· dei soci aggregati.
Il numero dei Delegati di ciascuna Sezione è stabilito secondo il disposto dell’art. 26, comma VI, lettera b) e ciascuna Delegazione è portatrice dei voti delle imprese fino a 100 dipendenti, ovvero che abbiano un correlato numero di voti, inquadrate nella Sezione, fatta salva la possibilità per ciascun associato di esercitare direttamente il voto in Assemblea.
Il Presidente di Sezione fa parte di diritto della Delegazione di cui al precedente comma.
Le imprese che abbiano più di 100 dipendenti o che siano singolarmente portatori di un numero di voti superiore a un correlato numero di voti hanno facoltà di designare un proprio delegato autonomo in Assemblea per l’esercizio del voto ovvero di delegare espressamente il voto alla Delegazione di Sezione.
I delegati delle organizzazioni di cui al II comma dell'art. 3 sono portatori di un numero di voti in funzione dell'importo contributivo di loro spettanza.
L’attribuzione dei voti a ciascun delegato delle Sezioni avverrà secondo le modalità stabilite dall’Assemblea di Sezione di cui al successivo articolo 26,lettera c).
Ai fini dell’assegnazione dei voti, si fa riferimento al contributo associativo dell’anno precedente, interamente versato.
Per le modalità di calcolo si applica il seguente criterio:
fino all'ammontare del contributo annuo minimo: n. 10 voti
Per la quota eccedente l'ammontare del contributo annuo minimo e fino a 5 volte lo stesso: oltre ai voti precedenti n. 1 voto ogni ¼ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a 1/8;
per l’ulteriore quota eccedente e fino a 20 volte l'ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni ½ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore ad ¼;
per l’ulteriore quota eccedente e fino a 50 volte l’ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto per importo pari al contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a ½;
per la quota ulteriormente eccedente: ancora n. 1 voto per importo pari al doppio del contributo annuo minimo o frazione superiore al contributo minimo stesso.
Ciascun delegato presente in Assemblea non potrà essere portatore di più di una delega oltre alla propria con l’eccezione della possibilità di più deleghe, qualora siano espresse da imprese associate facenti capo a una medesima holding operativa.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare inoltre – senza diritto di voto – tutti coloro che rivestono cariche elettive in Unione e che non facciano parte delle delegazioni.
L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta ovvero il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta tanti soci che dispongano complessivamente di almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso da spedirsi agli aventi diritto, a norma del presente Statuto, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Unione, può essere convocata con comunicazione inviata via fax o posta elettronica almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che rappresentino un quinto dei voti assembleari.
Tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti di volta in volta da chi presiede l'Assemblea, a meno che non siano stati esplicitamente stabiliti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea medesima, per tutti o parte degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente dell’Unione o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente più anziano nella carica.
Funge da segretario il Direttore Generale dell’Unione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento dell'Unione valgono le specifiche norme previste nei successivi artt. 38 e 39. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e che dovrà essere approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso.
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere negli anni pari, alla Sua scadenza quadriennale, il Presidente, nonché, alla loro scadenza biennale, i Vice Presidenti e/o i Consiglieri Incaricati;
b) eleggere negli anni dispari, i componenti elettivi della Giunta;
c) eleggere negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
d) eleggere negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Probiviri;
e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
g) approvare il bilancio consuntivo;
h) approvare i contributi;
i) modificare il presente statuto;
j) sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Fanno parte di diritto della Giunta:
– il Presidente dell'Unione;
– i Vice Presidenti elettivi e/o i Consiglieri Incaricati;
– i Vice Presidenti di diritto;
– gli ex Presidenti dell'Unione;
– i Componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
– i Presidenti delle Sezioni di categoria o un rappresentante designato dal Consiglio dei Delegati della Sezione, qualora il Presidente della Sezione sia già presente ad altro titolo in Giunta. Il mandato del rappresentante si rinnova o viene meno su indicazione della rispettiva Sezione;
– i Presidenti delle Associazioni aderenti, purché espressamente previsto in sede di adesione all’Unione;
– i componenti della Commissione di Designazione;
– gli ex Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori che, per ultimi, hanno ricoperto la carica; la loro partecipazione è limitata al primo biennio immediatamente successivo alla scadenza del loro mandato di Presidenza.
Fanno inoltre parte della Giunta:
· componenti elettivi: trentacinque Rappresentanti Generali, eletti dall’Assemblea, su proposta della Commissione di Designazione.
A tal fine la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell’Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.
Qualora il numero dei dipendenti inquadrati superi le 100.000 unità, il numero dei rappresentanti generali potrà essere aumentato di una unità per ogni gruppo di 5000 dipendenti (o frazione di 5000), in cui è scomposta la differenza tra il numero dei dipendenti ed il valore di 100.000 unità.
Il numero dei Rappresentanti Generali sarà determinato nel momento in cui l'Assemblea sarà chiamata alla elezione dei componenti in parola.
· Componenti aggiuntivi:
a. il Coordinatore della Consulta dei Presidenti di Sezione, il Coordinatore del Comitato dei Delegati Comprensoriali nonché, senza diritto di voto, i Componenti dello stesso Comitato;
b. i Presidenti dei Comitati di coordinamento e strategici;
c. dodici rappresentanti nominati dal Comitato Piccola Industria. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente;
d. quattro rappresentanti nominati dal Gruppo Giovani Imprenditori. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente;
e. i rappresentanti delle sei imprese associate più rappresentative ove non siano già presenti ad altro titolo.
· componenti di nomina del Presidente:
- fino a cinque membri scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.
- fino a dieci membri, senza diritto di voto, invitati dal Presidente tra associati di particolare merito e competenza.
Costoro durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.
I componenti elettivi durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.
Venendo a mancare uno o più Rappresentanti Generali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti in ordine di numero di preferenze riportate, salvo che la Giunta non deliberi all’unanimità dei presenti di nominare per cooptazione il/i sostituti. In tal caso la cooptazione viene ratificata nella prima Assemblea utile. Il mandato dei membri eletti in sostituzione dei Rappresentanti Generali venuti a mancare termina comunque con la scadenza naturale della Giunta.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive.
La decadenza viene constatata nella prima Assemblea utile successiva rispetto al periodo in esame. Il mandato dei membri eletti in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti termina comunque con la scadenza naturale della Giunta.
Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, l'adunanza dell'Assemblea deputata all'elezione dei rappresentanti generali in Giunta dovrà tenersi entro il termine massimo di sei mesi di calendario dall'adunanza dell'Assemblea che ha eletto il nuovo Presidente.
La Giunta si riunisce di norma quattro volte l’anno e comunque almeno tre o ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Unione, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
La Giunta è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, fax o comunicazione di posta elettronica spedita almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, può essere convocata con comunicazione inviata via fax o posta elettronica almeno tre giorni lavorativi prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.
La partecipazione alle riunioni di Giunta non è delegabile.
La Giunta è presieduta dal Presidente dell’Unione; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente dell’Unione o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente più anziano nella carica.
Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori dei Conti, il Direttore Generale dell'Unione ed il/i Vice Direttori Generali dell'Unione.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Giunta e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro ha diritto ad un voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni della Giunta è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e che dovrà essere approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso. Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Unione ovvero, in caso di sua assenza, una persona designata dalla Giunta.
Il Presidente può altresì invitare alla riunione anche soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
La Giunta:
a) insedia la Commissione di Designazione di cui all'articolo 24 almeno dieci mesi prima della scadenza naturale del mandato del Presidente dell'Unione. In caso di necessità provvede ad integrare la Commissione stessa con propri membri giusta quanto previsto dal richiamato articolo 24;
b) propone all'Assemblea il Presidente;
c) in una riunione successiva a quella di cui alla precedente lettera b), valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività del Presidente designato, unitamente alla indicazione di quest'ultimo concernente i Vice Presidenti elettivi e/o i Consiglieri Incaricati proposti, al fine della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. La riunione di valutazione ed approvazione del programma del Presidente designato dovrà tenersi ordinariamente a non più di un mese di calendario di distanza da quella di designazione;
d) procede alla nomina di eventuali Vice Presidenti e/o Consiglieri Incaricati proposti dal Presidente in sedute successive a quelle di cui alla lettera c);
e) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti elettivi e/o ai Consiglieri Incaricati;
f) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale;
g) formula le direttive generali per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
h) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
i) adotta le sanzioni di cui all’art. 7;
j) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
k) delibera o modifica i regolamenti dell’Unione e di esecuzione del presente Statuto;
l) su proposta della Commissione di Designazione, negli anni pari, elegge, scegliendoli nel proprio seno, i componenti il Consiglio Direttivo;
m) qualora abbia deliberato in tal senso all’unanimità dei presenti, nomina per cooptazione, i sostituti dei Rappresentanti Generali venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, da sottoporre alla successiva ratifica dell’Assemblea;
n) qualora il Consiglio Direttivo abbia deliberato all’unanimità dei presenti in tal senso, la Giunta nomina – sempre nel proprio ambito – i sostituti dei Componenti il Consiglio Direttivo venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
o) esamina e delibera su proposta del Consiglio Direttivo il conto economico preventivo; il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e delibera, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alle operazioni che determinino variazioni alla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Unione;
p) su proposta del Consiglio Direttivo determina i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decide sulle proposte di costituzione delle stesse;
q) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto;
r) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
– il Presidente dell'Unione;
– i Vice Presidenti elettivi e/o i Consiglieri Incaricati;
– i due Vice Presidenti di diritto, espressione, rispettivamente, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;
– l'ex Presidente dell'Unione che, per ultimo, ha rivestito la carica;
· da quindici a venti membri – fra cui almeno tre rappresentanti di piccole imprese – eletti dalla Giunta, tra i propri componenti, su proposta della Commissione di Designazione e del Comitato per la Piccola Industria, per quanto di sua competenza. Costoro vengono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione. Ciascun componente potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.
· il Coordinatore della Consulta dei Presidenti di Sezione, il Coordinatore del Comitato dei Delegati Comprensoriali nonché i Presidenti dei Comitati di Coordinamento e strategici fino ad un massimo di cinque Componenti;
· i componenti della Commissione di Designazione.
Per l’accesso alla carica di componente il Consiglio Direttivo è necessario, ove statutariamente compatibile , il completo inquadramento dell’azienda rappresentata.
Possono, inoltre, far parte del Consiglio Direttivo in qualità di invitati, senza diritto di voto, un numero di membri non superiore a cinque individuati dal Presidente tra persone di particolare merito e competenza.
Fra i cinque membri invitati possono essere anche compresi quelli di nomina presidenziale di cui all'articolo 13.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed il/i Vice Direttori Generali. I membri elettivi durano in carica, di norma, un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Unione; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente dell’Unione o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente più anziano nella carica.
Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, l'adunanza della Giunta deputata all'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo dovrà tenersi entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dall'adunanza dell'Assemblea che ha eletto i rappresentanti generali in Giunta.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio di carica, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti in ordine di numero di preferenze riportate, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi all’unanimità dei presenti di demandare alla Giunta la nomina dei sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.
Composizione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni quarantacinque giorni o almeno sei volte l'anno. E’ validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei membri. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con comunicazione inviata via fax o in posta elettronica, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. In via straordinaria, il Consiglio Direttivo può essere convocato e riunito quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
In caso di votazione, le modalità vengono proposte dal Presidente; tuttavia, alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nella prima Giunta utile successiva rispetto al periodo in esame. Il mandato dei membri eletti in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Funge da Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell’Unione ovvero, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio Direttivo.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e che dovrà essere approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso.
Il Consiglio Direttivo:
a) stabilisce l'azione a breve termine e decide piani per l'azione a medio e lungo termine;
b) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta dirige l'attività dell'Unione e ne controlla i risultati;
c) nell’ambito delle direttive generali formulate dalla Giunta delibera in ordine alla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
d) delibera sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
e) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
f) sovrintende alla gestione del fondo comune e predispone il bilancio consuntivo ed il conto economico preventivo ai fini delle successive deliberazioni previste dal presente Statuto;
g) può esercitare, per assicurare tempestività d'intervento, i poteri della Giunta, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva;
h) delibera, su proposta del Direttore Generale, l'articolazione organizzativa degli uffici dell'Unione;
i) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il/i Vice Direttori Generali dell'Unione;
j) nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno dell'Unione;
k) propone alla Giunta, per la successiva determinazione, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni;
l) sottopone alla Giunta le operazioni che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale immobiliare dell'Unione e delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
m) delibera l'istituzione di uffici staccati o recapiti periodici, anche temporanei, in altre località del territorio di competenza dell'Unione, quando ciò sia ritenuto necessario per meglio conseguire gli scopi associativi e per una più efficace azione di tutela di rappresentanza degli associati;
n) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Unione o la partecipazione dell'Unione stessa a società e consorzi terzi. Delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
o) delibera sulle domande d'ammissione e propone all’Assemblea la misura, le modalità e i tempi di riscossione dei contributi annuali dovuti dai soci;
p) fissa le modalità di adesione e contributive dei soci aggregati.
Su proposta della Giunta, l’Assemblea ordinaria degli anni pari elegge a scrutinio segreto il Presidente alla sua scadenza quadriennale.
Una ulteriore rielezione è consentita dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Per l’elezione del Presidente, la Commissione di Designazione sottopone alla Giunta una o più indicazioni tra le quali la Giunta designa a scrutinio segreto il candidato da proporre all’Assemblea.
Alla Giunta devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili in Assemblea. In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per un biennio e i nomi dei Vice Presidenti e/o Consiglieri Incaricati per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea. La Giunta vota gli indirizzi generali, il programma di attività e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta. L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati, nonché le relative deleghe loro affidate.
Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti e/o dei Consiglieri Incaricati regolarmente in carica non raggiunga quello massimo consentito dal presente Statuto, può, inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre all'approvazione della Giunta nuove nomine.
Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.
Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
Egli presiede l’Assemblea, la Giunta, il Consiglio Direttivo e provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione. Egli dispone inoltre quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi; anche su proposta del Direttore Generale assume, licenzia e stabilisce le politiche retributive del personale nell’ambito di quanto previsto dal successivo art. 35; vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sulla gestione amministrativa. Egli provvede a presentare in Confindustria le candidature di esponenti industriali associati per eventuali incarichi.
In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente elettivo da lui designato, o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente più anziano nella carica. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Unione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti di diritto e fino a dieci Vice Presidenti elettivi e/o Consiglieri Incaricati.
a) Vice Presidenti elettivi e/o Consiglieri incaricati: l'Assemblea degli anni pari che provvede all'elezione del Presidente e quella che si tiene al compimento del primo biennio del mandato presidenziale, elegge, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta, i Vice Presidenti e/o Consiglieri incaricati, specificandone la delega conferita.
I Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri Incaricati durano in carica per un biennio. Ad un Vice Presidente o Consigliere Incaricato verrà conferito l’incarico di Tesoriere con delega per sovrintendere alla gestione amministrativa dell’Unione, in relazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale dell'Unione, il Tesoriere predispone il conto economico preventivo ed il bilancio consuntivo, curandone l'informativa al Consiglio Direttivo; egli sottopone il conto economico preventivo ed il bilancio consuntivo all'esame della Giunta ed alla approvazione dell'Assemblea: il primo entro dicembre ed il secondo entro giugno di ogni anno.
Ai Vice Presidenti elettivi e/o Consiglieri Incaricati potranno eventualmente essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta.
Il Presidente può in qualsiasi momento sottoporre alla Giunta nuove nomine di Vice Presidenti elettivi e/o Consiglieri Incaricati , nel rispetto ed in coerenza con le esigenze organizzative sulle quali si fonda l’attività dell’Unione e fino al raggiungimento dell’indicato numero di dieci. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi e/o Consiglieri incaricati vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Consiglieri incaricati nominati dalla Giunta comunque durano in carica fino al compimento del programma biennale di attività presentato dal Presidente.
I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.
b) Sono Vice Presidenti di diritto il Presidente del Comitato per la Piccola Industria ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Essi scadono con il venir meno della loro carica.
Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività dell'Unione è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e/o Consiglieri Incaricati. Il Comitato di Presidenza si riunisce secondo un calendario prestabilito dal Presidente.
L'Assemblea degli anni dispari elegge, alla scadenza del loro mandato quadriennale ed a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro .trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
L'Assemblea degli anni dispari elegge, alla scadenza del loro mandato quadriennale ed a scrutinio segreto, un Collegio di cinque Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista di un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Unione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione composta dai tre ex Presidenti dell'Unione che per ultimi hanno rivestito la carica, escluso il Presidente in carica al momento dell'insediamento della Commissione stessa.
In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, la Commissione è integrata dagli ex Presidenti che abbiano ricoperto la carica scelti a ritroso in ordine di tempo ovvero, in assenza, da uno o più membri di Giunta eletti dalla Giunta medesima.
La Commissione di Designazione, di cui non può far parte il Presidente dell'Unione in carica, è insediata dalla Giunta e/o integrata elettivamente a scrutinio segreto dalla Giunta stessa.
La Commissione resta in carica quattro anni e viene insediata in una seduta di Giunta che ha luogo almeno dieci mesi prima della scadenza naturale del mandato del Presidente dell'Unione.
Alla Commissione spetta di:
– sottoporre, alla Giunta, uno o più nominativi per la scelta del Presidente, dopo le opportune consultazioni almeno con i membri degli Organi dell'Unione e con i soci più impegnati nell'attività associativa;
– proporre i nominativi per l'elezione, da parte dell'Assemblea, dei Rappresentanti Generali in Giunta;
– proporre i nominativi per l'elezione, da parte della Giunta, dei membri elettivi del Consiglio Direttivo.
I componenti della Commissione partecipano, con diritto di voto, alla Giunta e al Consiglio Direttivo.
Le imprese associate, sono raggruppate, in base all'attività da esse esercitate, in Sezioni di Categoria. Le Sezioni di Categoria sono istituite con delibera di Giunta e possono essere sciolte qualora venga a mancare il numero minimo di cinque aderenti alla Sezione. Nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifica attività produttiva.
Le Sezioni hanno il compito di :
· curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
· rappresentare gli interessi delle imprese presso gli altri organi dell'Associazione;
· rappresentare le istanze dello specifico settore, per il tramite e d’intesa con le Consulte regionali e le organizzazioni di rappresentanza categoriale confederale, presso gli organismi istituzionali regionali e nazionali;
· sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte.
Sono organi della Sezione di Categoria:
– l'Assemblea;
– il Consiglio dei Delegati;
– il Presidente.
Funge da Segretario alle riunioni degli Organi collegiali delle Sezioni una persona designata dal Direttore Generale dell’Unione.
L'Assemblea della Sezione è costituita da tutte le associate in essa inquadrate. L'Assemblea della Sezione si riunisce una volta l'anno, in via ordinaria, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione, il Presidente dell'Unione o ne faccia richiesta almeno un quinto delle imprese in essa inquadrate. L'Assemblea della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell'Unione. La convocazione è fatta mediante comunicazione inviata - anche via fax o posta elettronica – almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima della riunione. La convocazione della riunione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché degli argomenti che saranno trattati. Ogni partecipante all'Assemblea della Sezione ha diritto ad un numero di voti determinato in base a quanto disposto dall’art. 10 comma VII dello Statuto dell’Unione.
L'Assemblea della Sezione:
a) determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
b) elegge il Presidente della Sezione, l’eventuale Vice Presidente della Sezione ed i componenti il Consiglio dei Delegati della Sezione.
Il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati di ciascuna Sezione è stabilito in misura di cinque per ogni Sezione, più un delegato ogni 200 voti o frazione di 200, avendo cura che almeno un terzo dei Delegati sia espressione della piccola industria;
c) stabilisce le modalità di attribuzione dei voti di cui ciascun Delegato sarà portatore nell'Assemblea dell'Unione;
d) decide l'eventuale articolazione interna della Sezione in sotto aggregazioni di associati o gruppi di imprese in funzione della specifica attività produttiva.
Per la validità dell’Assemblea e le relative delibere, si rinvia a quanto disposto per l’Assemblea dell’Unione.
Il Consiglio dei Delegati della Sezione è costituito dai Delegati, eletti dall’Assemblea secondo il disposto dell’art. 26, ed è presieduto dal Presidente della Sezione. I suoi membri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Partecipano alle attività del Consiglio dei Delegati - senza diritto di voto - gli invitati permanenti, individuati dal Presidente della Sezione, anche su proposta del Consiglio dei Delegati.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente di Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Unione. La convocazione è fatta mediante comunicazione inviata - anche via fax o posta elettronica – almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima della riunione.
La convocazione della riunione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché degli argomenti che saranno trattati.
Il Consiglio:
a) coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
b) esamina e studia i problemi di carattere locale interessanti il settore produttivo per cui la Sezione è costituita, formulando proposte all'Unione sui problemi stessi;
c) promuove modalità di collegamento con le altre componenti confederali per favorire le migliori sinergie del sistema;
d) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea della Sezione alla quale riferisce nella prima riunione successiva;
e) designa, nel proprio ambito, l'esponente industriale che rappresenta la Sezione di categoria nella Giunta dell'Unione, qualora il Presidente della Sezione sia già Componente di Giunta ad altro titolo.
Qualora uno o più delegati venissero a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del loro mandato, è data facoltà al Consiglio dei Delegati di nominare per cooptazione i sostituti; la cooptazione sarà ratificata dalla prima assemblea utile. Il mandato dei membri eletti in sostituzione termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio dei Delegati. Per la validità del Consiglio dei Delegati e le relative delibere, si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo dell’Unione.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Sezione.
Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.
Il Presidente della Sezione è membro di diritto dell'Assemblea dell'Unione.
Il Presidente della Sezione presiede l’Assemblea ed il Consiglio dei Delegati della Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Unione. Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, su delega conferita dal Presidente dell'Unione, in quelli esterni.
Il Presidente della Sezione rappresenta altresì la Sezione nella Giunta dell’Unione, salvo che non sia presente ad altro titolo.
Il Presidente della Sezione può delegare proprie funzioni al Vice Presidente, ove eletto.
In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove eletto. Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, l’eventuale Vice Presidente della Sezione o il Presidente dell’Unione devono convocare l’Assemblea per il rinnovo degli Organi nel più breve tempo possibile. Il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente nell’ambito del Consiglio dei Delegati, dura in carica due anni e comunque scade con la scadenza del mandato del Presidente che lo ha proposto. Il Vice Presidente è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.
Al fine di assicurare il migliore raccordo delle iniziative sviluppate nell’ambito dell’attività delle Sezioni, viene istituita la Consulta dei Presidenti di Sezione.
La Consulta:
· elabora proposte miranti a valorizzare il ruolo delle Sezioni di Categoria all’interno dell’Unione;
· favorisce l’attivazione di sinergie nell’ambito dei programmi di attività delle singole Sezioni anche attraverso lo sviluppo di progetti intersettoriali;
· individua e propone linee di intervento relative all’attuazione delle strategie dell’Unione con riferimento alle problematiche settoriali ed intersettoriali;
· è di ausilio al Presidente dell’Unione nell’individuare le tematiche comuni a più Sezioni da presidiare nell’ambito dell’attività di rappresentanza;
· realizza il raccordo con l’attività del Comitato dei Delegati Comprensoriali, con riferimento alle problematiche settoriali a carattere locale;
· garantisce il coordinamento dell’attività dei rappresentanti dell’Unione in seno ai diversi organismi consultivi a carattere settoriale sia nell’ambito del Sistema Confederale sia in Enti ed Organismi pubblici e privati.
I Presidenti delle Sezioni di categoria dell’Unione costituiscono la Consulta dei Presidenti la cui attività fa capo al Presidente dell’Unione o ad un Coordinatore da lui nominato.
Il Coordinatore – ove nominato – fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo dell’Unione. Il suo mandato scade con la scadenza del Presidente che lo ha nominato, salvo revoca dichiarata da parte di quest’ultimo.
Il Comitato per la Piccola Industria (di seguito Comitato) raggruppa tutte le imprese associate all'Unione di dimensione non superiore a 100 dipendenti. Il funzionamento, l'attività e le procedure di elezione degli Organi del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento che, deliberato dal Comitato, viene ratificato dalla Giunta dell’Unione, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori del presente Statuto. Al Comitato spetta l'esame e lo studio di tutti i problemi attinenti la Piccola Industria, sui quali è impegnato a formulare proposte agli Organi dell'Unione. Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell’Unione ed entra a far parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell’Unione. Egli, almeno una volta all'anno, svolge alla Giunta una relazione sull'attività ed i programmi del Comitato. Il Comitato, secondo le procedure previste dal proprio Regolamento, nomina, tra i suoi componenti, i propri rappresentanti nella Giunta e negli altri Organi dell'Unione.
Nell'ambito dell'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Ad esso possono aderire i titolari di imprese associate o figli di imprenditori associati o rappresentanti di imprese associate purché questi ultimi ricoprano incarichi con responsabilità direttive nell'azienda stessa. Gli aderenti non devono aver compiuto il quarantesimo anno di età. Le modalità di adesione, il funzionamento e l'attività di tale Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Gruppo stesso, viene ratificato dalla Giunta che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori del presente Statuto.
Il Gruppo:
a) esamina, anche istituendo commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti i Giovani Imprenditori, per il migliore inserimento di questi nelle attività imprenditoriali ed economiche del Paese; sottopone agli organi dell'Unione, tramite il Presidente, proposte a tale scopo;
b) mantiene contatti con similari Organismi a livello centrale e locale ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere alla sua attività; elabora ed approfondisce iniziative specifiche su delega degli organi dell'Unione;]
c) elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Unione ed entra a far parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Unione. Egli, almeno una volta all'anno, svolge alla Giunta una relazione sull'attività ed i programmi del Gruppo;
d) nomina, tra i suoi componenti, quattro membri che entrano a far parte della Giunta dell'Unione.
Per alcune aree del territorio di competenza dell’Unione degli Industriali di Roma possono essere individuate aggregazioni territoriali di imprese, che assumono la denominazione di Comprensorio produttivo. Per ogni Comprensorio viene nominato dal Presidente dell’Unione un Delegato Comprensoriale, di particolare autorevolezza e radicamento sul territorio ed individuato tra gli associati all’Unione per il Comprensorio di riferimento. I Delegati Comprensoriali costituiscono il Comitato dei Delegati, la cui attività fa capo al Presidente o ad un Coordinatore da lui nominato.
Al Comitato dei Delegati Comprensoriali spetta:
§ di svolgere azioni di collegamento con gli Enti e le Istituzioni locali;
§ di promuovere e sollecitare rapporti di collaborazione con Organismi e parti sociali presenti sul territorio;
§ di svolgere una azione di informazione e di sensibilizzazione delle Aziende Associate del Comprensorio;
§ di farsi tramite delle proposte od istanze degli associati del Comprensorio nei confronti della Presidenza dell’Unione;
§ di attuare azioni di proselitismo e di sviluppo associativo sul territorio.
I Delegati Comprensoriali sono tenuti a concordare preventivamente con il Presidente o con il Coordinatore - se nominato - le iniziative che intendono promuovere nel Comprensorio di propria competenza. I Delegati Comprensoriali sono componenti della Giunta dell’Unione e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati, salvo revoca dichiarata del Presidente dell’Unione, sentito il Coordinatore. Il Coordinatore del Comitato dei Delegati Comprensoriali - ove nominato - è anche egli componente della Giunta dell’Unione ed il suo mandato termina con la scadenza del Presidente che lo ha nominato, salvo revoca dichiarata di quest’ultimo. Il Coordinatore del Comitato dei Delegati Comprensoriali - ove nominato - fa parte altresì del Consiglio Direttivo dell’Unione ed il suo mandato termina con la scadenza del Presidente che lo ha nominato, salvo revoca dichiarata di quest’ultimo.
Per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel programma biennale di Presidenza, approvato dagli Organi dell’Unione, il Presidente può istituire uno o più Comitati strategici, presieduti da un Presidente e formati da imprenditori nominati dal Presidente dell’Unione. Il loro mandato è legato alla scadenza del programma del Presidente dell’Unione che li ha nominati.
Per realizzare il miglior raccordo delle attività degli esponenti dell’Unione nel Sistema di rappresentanza in Confindustria Lazio e negli organismi economici nel territorio, possono essere altresì costituiti Comitati di coordinamento .
I Presidenti dei Comitati strategici nonché dei Comitati di coordinamento sono nominati dal Presidente dell’Unione; essi, ove non ne facciano già parte, partecipano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta. Per l'esercizio dell'attività dell'Unione possono essere altresì istituiti Comitati tecnici nominati dal Presidente dell'Unione, anche su proposta di un Vice Presidente e/o Consigliere Incaricato cui siano attribuite deleghe specifiche. Ogni Comitato tecnico potrà essere formato, di norma, da dieci componenti effettivi e rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del proponente. La Presidenza del Comitato tecnico è affidata al Vice Presidente e/o Consigliere Incaricato proponente. I Comitati sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Unione. Il Consiglio Direttivo e la Giunta, di intesa con il Presidente del Comitato stesso, possono loro delegare l'individuazione, l'approfondimento e la definizione di determinati problemi, anche per contribuire ad una sempre più adeguata rispondenza dell'attività dell'Unione alle esigenze degli associati. Le modalità di funzionamento dei Comitati strategici, di coordinamento nonché dei Comitati tecnici sono definiti da appositi Regolamenti approvati dalla Giunta.
Tutte le cariche sociali dell'Unione sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle associate aderenti all'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dagli artt. 16 e 23 dello Statuto. Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa. Le cariche sociali sono gratuite. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dallo Statuto di Confindustria. Le cariche di Proboviro e di Revisore dei Conti sono comunque incompatibili con ogni altra carica in Unione. Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito associativo sono tenuti a uniformarsi ai comportamenti previsti dal codice etico vigente per Confindustria.
Il Direttore Generale è responsabile e sovrintende a tutti gli Uffici dell'Unione e provvede al buon andamento dei servizi. Egli attua le disposizioni impartitegli dal Presidente dell'Unione. Coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività.
Su indicazione del Presidente e di concerto con il Consigliere incaricato con delega di Tesoriere, collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Propone, al Consiglio Direttivo, l'articolazione organizzativa degli uffici dell'Unione. Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi dell'Unione. La nomina e la revoca del Direttore Generale e del/i Vice Direttori Generali competono al Consiglio Direttivo dell'Unione, su proposta del Presidente.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi degli associati;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Conto economico preventivo ed il bilancio consuntivo, sono predisposti ogni anno dal Vice Presidente con delega di Tesoriere, su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale. Il Conto economico preventivo sarà predisposto in modo da poter essere presentato all’ultima Giunta dell’anno precedente all’esercizio per il quale decorre. Il Bilancio consuntivo sarà sottoposto all’esame della Giunta per la successiva deliberazione assembleare che deve, comunque, avvenire entro il 30 giugno. Ai fini della deliberazione Assembleare il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili. Il Bilancio consuntivo è costituito da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; prospetto delle fonti e degli impieghi e saranno impostati in modo coerente con lo schema di bilancio tipo predisposto da Confindustria. Il Bilancio è opportunamente articolato ai fini di rappresentare, in modo trasparente, le fonti di finanziamento e la destinazione degli impieghi. Ai fini delle deliberazioni della Giunta, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione del vice Presidente con delega di Tesoriere che dia conto dell’andamento complessivo dell’Unione, delle società controllate e dell’attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere corredato dalle documentazioni previste dalla disciplina confederale in materia e dovrà inoltre essere revisionato da Società iscritta all'Albo della Consob o da Società e revisori iscritti al Registro dei Revisori Contabili, purché non intrattengano con l'Unione alcun precedente legame, né professionale, né associativo. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale. In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella gestione amministrativa possono firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento il Presidente, il Tesoriere ed il Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso e di pagamento devono portare la firma congiunta di due dei tre aventi diritto.
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti . Ai soci che dissentono dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Lo scioglimento dell'Unione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i componenti dell'Assemblea stessa. Successivamente, l'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale. Fanno inoltre parte integrante del presente statuto i Regolamenti attuativi.
NORMA TRANSITORIA
Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione ed alle modalità di elezione o rinnovo di Organi e Componenti si applicano sin dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore.