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Roma, 30 luglio 2010
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Assemblea
ART.10 ASSEMBLEA STATUTO UIR

L'Assemblea è costituita dai Delegati:

· delle Sezioni dell'Unione;
· delle imprese e dei gruppi di imprese come definiti nel successivo comma IV;
· dei soci aggregati.

Il numero dei Delegati di ciascuna Sezione è stabilito secondo il disposto dell’art. 26, comma VI, lettera b) e ciascuna Delegazione è portatrice dei voti delle imprese fino a 100 dipendenti, ovvero che abbiano un correlato numero di voti, inquadrate nella Sezione, fatta salva la possibilità per ciascun associato di esercitare direttamente il voto in Assemblea.
Il Presidente di Sezione fa parte di diritto della Delegazione di cui al precedente comma.
Le imprese che abbiano più di 100 dipendenti o che siano singolarmente portatori di un numero di voti superiore a un correlato numero di voti hanno facoltà di designare un proprio delegato autonomo in Assemblea per l’esercizio del voto ovvero di delegare espressamente il voto alla Delegazione di Sezione.

I delegati delle organizzazioni di cui al II comma dell'art. 3 sono portatori di un numero di voti in funzione dell'importo contributivo di loro spettanza.

L’attribuzione dei voti a ciascun delegato delle Sezioni avverrà secondo le modalità stabilite dall’Assemblea di Sezione di cui al successivo articolo 26,lettera c).

Ai fini dell’assegnazione dei voti, si fa riferimento al contributo associativo dell’anno precedente, interamente versato.
Per le modalità di calcolo si applica il seguente criterio:

fino all'ammontare del contributo annuo minimo: n. 10 voti

Per la quota eccedente l'ammontare del contributo annuo minimo e fino a 5 volte lo stesso: oltre ai voti precedenti n. 1 voto ogni ¼ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a 1/8;

per l’ulteriore quota eccedente e fino a 20 volte l'ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni ½ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore ad ¼;

per l’ulteriore quota eccedente e fino a 50 volte l’ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto per importo pari al contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a ½;

per la quota ulteriormente eccedente: ancora n. 1 voto per importo pari al doppio del contributo annuo minimo o frazione superiore al contributo minimo stesso.

Ciascun delegato presente in Assemblea non potrà essere portatore di più di una delega oltre alla propria con l’eccezione della possibilità di più deleghe, qualora siano espresse da imprese associate facenti capo a una medesima holding operativa.

All’Assemblea hanno diritto di partecipare inoltre – senza diritto di voto – tutti coloro che rivestono cariche elettive in Unione e che non facciano parte delle delegazioni.